Si può aprire una finestra all’interno delle mura condominiali? Ecco tutto quello che bisogna sapere prima di poter procedere.
Ci sono alcuni luoghi all’interno di un condominio che sono sempre oggetto di grandissima attenzione e spesso anche sono sempre contesi dai condomini. Sono, infatti, estremamente diffuse le famosissime beghe condominiali che sembrano accendersi per motivi anche apparentemente futili, ma che sono tendenzialmente regolamentati da alcune norme condominiali da dover rispettare.
La maggior parte delle controversie sono date, ad esempio, da rumori molesti, soprattutto fuori orario, occupazione di suoli condominiali, parcheggi, pulizia degli ambienti condominiali e quant’altro. Ma oggetto di discussione può essere anche l’apertura di una luce all’interno delle mura condominiale. Ma è possibile farlo? Cosa dice la legge in merito a questo tipo di modifica? Ecco tutto quello che bisogna sapere prima di poter procedere.
Bisogna innanzitutto definire cosa si intende per luce, all’interno di un muro. Si tratta di una apertura all’interno di un muro, che consenta appunto alla luce di poter entrare, e favorire un ricambio d’aria all’interno degli ambienti. Questa apertura deve essere corredata da una inferriata, che possa permettere l’areazione e impedire il passaggio di una persona. Questa deve essere fissa, senza la possibilità di rimozione, al fine di garantirne la sicurezza.
Deve avere maglie non oltre i 3 centimetri quadrati, affinché non si possano tirare oggetti dalla sua apertura. Deve essere, inoltre, almeno a due metri e mezzo di altezza, dal suo punto più basso, rispetto al suolo. Ma una volta stabiliti questi punti, è possibile aprire una luce in un muro condominiale? Bisogna capire se c’è una legge che ne vieta l’esecuzione o che ne regolamenta tale atto. A questo proposito bisogna consultare gli articoli 1117, 1102 e 1122 del Codice civile.
L’articolo 1117 stabilisce che la facciata di un condominio è definita come parte comune, e a patto che non venga modificata e alterato la destinazione e che ogni condomino possa trarne beneficio e sfruttarla, l’articolo 1102 definisce che ciascuno può farne uso. L’articolo 1122 invece, mette il punto finale sulla questione. Chiunque appartenente al condominio può effettuare lavori, ma questi non devono andare a provocare danni sulla tenuta dello stabile, al decoro, sicurezza, e stato architettonico.
Di fatti, quindi, non bisognerebbe né chiedere una autorizzazione per fare i lavori a un’assemblea, né tanto meno informarla sul loro inizio ed esecuzione. È necessario però informare l’amministratore del condominio, il quale si farà lui portavoce dell’attività che sarà eseguita. A patto che questa lavorazione non vada ad intaccare la sicurezza, il decoro e la stabilità dello stabile, chiunque può eseguire un lavoro sulle parti comuni condominiali, come stabilito dagli articoli del Codice Civile.
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